Compiti istituzionali dell'Ordine

Legge 18 febbraio 1989, n. 56

Ordinamento della professione di psicologo  pubblicata in G.U. del 24 febbraio 1989, n. 46.

In particolare nei seguenti articoli:


Articolo 5.  Istituzione dell'ordine degli psicologi.

1. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli psicologi.
Esso è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, a livello provinciale.


Articolo 12 Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:

a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere;
b) conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario;
c) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;
e) cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;
f) provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;
g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove sono richiesti;
h) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;
i) adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 27;
l) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette.